Art. 2.
(Compensazione).

      1. In attesa di regolarizzazione del sistema dei rimborsi fiscali e al fine del rispetto dell'adeguamento temporale dei pagamenti della pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, gli imprenditori o le imprese che intrattengono transazioni commerciali con la pubblica amministrazione e che vantano crediti nei confronti della stessa possono utilizzare tali crediti in compensazione con i propri debiti verso la pubblica amministrazione.
      2. La procedura per la compensazione avviene con le modalità fissate con apposito decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro

 

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tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.